20/02/2009 - ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO. INDICAZIONI OPERATIVE DELLA REGIONE LOMBARDIA.



La Regione Lombardia, con nota della Direzione Generale Sanità del 22 gennaio 2009 inviata alle ASL dislocate sul territorio, alle Associazioni Datoriali e Sindacali ha voluto ribadire quanto già aveva formulato nell’aprile 2008, circa le modalità operative in merito all’applicazione della procedura per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostante stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

Le indicazioni procedurali del documento hanno la finalità di consentire alle imprese lombarde, ai medici competenti, ai Dipartimenti delle ASL e AO coinvolti, l’applicazione puntuale ed uniforme delle procedure diagnostiche e medico legali per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori da adibire o adibiti alle mansioni a rischio.

Il documento, fondato sui principi di rispetto dei diritti dei lavoratori e di osservanza del D.Lgs. 81/08, è stato elaborato considerando i seguenti elementi e criteri:
indicazioni contenute nelle “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” approvate con Accordo della Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 settembre 2008 (Rep. Atti n. 178);
organizzazione del sistema sanitario lombardo e articolazione dei servizi interessati alle presenti procedure;
contenimento dei costi a carico dei datori di lavoro;
fattibilità ed accessibilità delle procedure proposte.

Il documento assume quanto previsto nell’Accordo dalla Conferenza Unificata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008.

Tralasciando gli adempimenti procedurali a carico dell’ASL, prendiamo invece in esame quelli a carico dei datori di lavoro.

I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.


Tale documento, che è parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.


La comunicazione scritta del datore di lavoro al medico competente dell’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte è effettuata per tutti i lavoratori e deve essere periodicamente e tempestivamente aggiornata. Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.


Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente che ne valuta, nell’ambito degli obblighi a lui assegnati, nella sua piena responsabilità, e comunque in relazione alle diverse ipotesi prospettate dall’Accordo, la necessità e/o opportunità anche cautelativa dell’esecuzione. In particolare, il medico competente verifica la sussistenza e la fondatezza di ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze illecite da parte del lavoratore, sia dopo un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad accertamenti di idoneità alla mansione.


Nel caso in cui non si presenti agli accertamenti senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, il lavoratore è sottoposto ad almeno tre controlli dell’urina nella modalità di screening a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente.

Nel caso in cui invece il lavoratore non si presenti all’accertamento causa giustificati e validi motivi debitamente documentati, egli è riconvocato e sottoposto agli accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico).

In tutti i casi sopra descritti, in particolare quando il medico competente decida di affidare l’accertamento di primo livello a laboratori, è ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine e all’esecuzione del test di screening. L’effettuazione della visita medica può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta del campione ed all’esecuzione del test di screening. In particolare, l’esecuzione della visita medica prima della raccolta delle urine e del test consolida la buona prassi sanitaria volta a privilegiare gli aspetti di anamnesi e di corretto rapporto tra il lavoratore ed il medico competente.

Nel caso in cui visita medica e raccolta urine e test non siano contestuali, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore la data e il luogo di esecuzione della raccolta delle urine e di effettuazione del test con un preavviso di non più di un giorno dalla data stabilita per gli accertamenti.

La condizione preliminare ed essenziale perché la ricerca di sostanze stupefacenti nelle urine abbia validità e possa essere utile è la certezza, “oltre ogni ragionevole dubbio”, della provenienza dell’urina. La mancanza di questa certezza rende vane prestazioni che avrebbero un costo “inutile”.

Pertanto, la rilevanza “medico-legale” della certezza della raccolta è assoluta e, quindi, l’assunzione di responsabilità di chi la esegue è fondamentale.
Il documento dà anche dettagliate indicazioni per gli accertamenti di primo livello da parte del medico competente, per il trasporto e il conferimento dei campioni, e per le procedure per le analisi di laboratorio.

Per quanto riguarda gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello (che devono svolgersi non oltre 30 giorni dal momento della richiesta), il documento dà indicazioni al medico del SERT per riscontrare ogni atto documentale ed elemento conoscitivo utile ai fini dell’espressione della diagnosi finale.

Infine il documento, nel capitolo dedicate alle tariffe, stabilisce che i costi degli accertamenti previsti dal documento sono a carico dei datori di lavoro e, per le controanalisi, a carico del lavoratore che li richiede.

Le tariffe massime da applicare per gli accertamenti sanitari previsti nel documento sono quelle stabilite dal Nomenclatore Tariffario Regionale. Le Aziende Sanitarie Locali potranno stabilire ulteriori costi (anche a forfait) derivanti dalle spese (contenitori, trasporti, utilizzo locali, ecc.) non previste dal Nomenclatore.

E’ possibile definire dei “pacchetti” comprensivi di tutte le prestazioni necessarie a definire un percorso per specifico intervento su singolo lavoratore. Questi saranno comprensivi di tutti i costi derivanti dallo sviluppo di un percorso che preveda sia analisi di laboratorio che verifiche anamnestiche applicate nel rispetto dei tempi di osservazione stabiliti dal documento. Nel caso in cui il percorso non venga completato sarà previsto il pagamento con l’applicazione della tariffa per singola prestazione erogata.

Le tariffe per gli accertamenti da parte della struttura sanitaria competente (SERT) previsti dal documento, sono quelle stabilite dal tariffario Regione Lombardia, con esclusione degli esami di laboratorio.